CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in materia di televendite spot di televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari
I sottoscrittori
del presente Codice di autoregolamentazione
Premesso:
-
che
l'esercizio dell'attività di diffusione di programmi televisivi,
realizzata con qualsiasi mezzo, ha carattere di preminente interesse
generale;
-
che
tra le forme di pubblicità previste dalla normativa nazionale
e comunitaria è disciplinata la televendita (compresi gli
spot di televendita) che consiste come definita dalla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CONS
del 26 luglio 2001, nell'offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso
il mezzo televisivo, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni
o servizi, compresi beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- che
le imprese di radiodiffusione televisiva sono tenute al rispetto di
norme nazionali e comunitarie relative all'attività di diffusione
delle televendite, con particolare riguardo, per gli aspetti di tutela
dell'acquirente, a quelle contenute nei decreti legislativi 15 gennaio
1992, n. 50 e 22 maggio 1999, n. 185;
- che
la pubblicità dei servizi audiotex e videotex è disciplinata
da decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13
luglio 1995, n. 385, dal decreto- legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, dal decreto
del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 28 febbraio 1996
e dal decreto del Ministro delle Comunicazioni 26 maggio 1998;
- che
le televendite e gli spot di televendita relativi ai pronostici concernenti
il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip e lotterie
ed altri giochi similari necessitano invece di regole più dettagliate
per la tutela degli utenti televisivi/consumatori;
- che,
in particolare, essi devono evitare qualsiasi forma di sfruttamento
della superstizione, della credulità o della paura e non devono
esortare ad acquistare il servizio sfruttando l'inesperienza, la credulità
o la paura;
- che
i sottoscrittori oltre ad assicurare il pieno e scrupoloso rispetto
della normativa vigente in materia di televendite e in particolare
di quella relativa ai servizi sopracitati, intendono sottoscrivere
anche il presente codice di autoregolamentazione con l'obbiettivo
di migliorare il livello di garanzia nei confronti degli utenti televisivi/consumatori;
- che,
atteso che anche la carta stampata effettua forme di pubblicizzazione
dei predetti servizi secondo le caratteristiche del mezzo di diffusione,
si auspica che anche le imprese editrici di quotidiani e periodici
provvedano a definire un propio codice di autoregolamentazione, ed
in tal senso i sottoscrittori chiedono al Governo di sollecitare tale
definizione;
- tutto
ciò premesso, i sottoscrittori
SI IMPEGNANO
- al rispetto
delle seguenti regole:
(Art.1
- Ambito di applicazione)
Oggetto
del presente codice di autoregolamentazione sono le televendite e gli
spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco
del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
ed altri giochi similari.
(Art.2
- Principi del Codice di autoregolamentazione)
- Le trasmissioni
di cui all'articolo 1 non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni
che possono indurre in errore gli utenti televisivi/consumatori, anche
per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare
per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio,
il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità
della fornitura gli eventuali premi, l'identità delle persone
rappresentate.
- Le trasmissioni
di cui all'articolo 1 devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità
o ripugnanza, non devono offendere o sfruttare le convinzioni morali,
religiose e civili dei cittadini, devono rispettare la dignità
della persona umana e non devono comportare discriminazioni di razza,
religione, sesso o nazionalità.
- Le trasmissioni
di cui l'articolo 1, non devono inoltre:
- a) ingannare
il pubblico sul contenuto dei servizi;
- b) creare
timori o aspettative palesemente ingiustificate;
- c)
effettuare previsioni sul futuro che causino timori o paure all'utente,
al fine di soggiogarlo psicologicamente;
- d) pregiudicare
la libera autodeterminazione, anche economica, degli utenti, in particolare
di quelli psicologicamente vulnerabili;
- e) contenere
richieste di denaro o altra prestazione finalizzate a risolvere problemi
personali;
- f) trattare
argomenti relativi alle malattie fisiche e mentali degli utenti, ovvero
descrivere trattamenti preventivi e curativi, anche se del tutto innocui,
influenzando il pubblico;
- g) arrecare
pregiudizio morale, fisico od economico, anche indirettamente, ai
minori, mostrare minorenni in situazioni scabrose, indecenti o pericolose
ovvero rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute,
sicurezza e crescita.
- Le
trasmissioni di cui l'articolo 1 sono comunque riservate ad un pubblico
maggiorenne. Di ciò viene data segnalazione con ogni mezzo
acustico o visivo nel corso della trasmissione.
(Art.3
Comitato di controllo)
- Il rispetto
e l'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione sono
affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri nominati dal
Ministro delle Comunicazioni di sei membri quali espressioni dell'emittenza
televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle associazioni
dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale presenti nella
commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo e che hanno
sottoscritto il presente Codice e della concessionaria del servizio
pubblico, nonchè da sei membri, tra cui il Presidente della
Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni
del Ministero delle Comunicazioni, dell'autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, del consiglio nazionale degli utenti e dei CORECOM/CORERAT,
sulla base delle indicazioni dei singoli organismi. Il presidente
del Comitato è nominato tra i rappresentanti del Ministero
delle comunicazioni. Il comitato dura in carica due anni.
- Il comitato
di controllo ha sede presso il Ministero delle Comunicazioni. Il comitato
puo operare in sezioni di almeno quattro membri ciascuna scelti in
numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e delle istituzioni.
I membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un vicepresidente.
Il comitato si avvale di una segretereia tecnica istituita a cura
del Ministero delle Comunicazioni. Il comitato puo richiedere al Ministero
delle Comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici necessari
per il raggiungimento delle finalità del presente codice di
autoregolamentazione.
- Il Comitato
di controllo vigila sul corretto rispetto del presente Codice di Autoregolamentazione
a seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte di cittadini,
associazioni od imprese. E' consentita la partecipazione al procedimento
aperto dal comitato di controllo dei soggetti che anno segnalato l'infrazione.
In ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura dello
stesso Comitato.
- Ove
riscontri una violazione ai principi del codice di autoregolamentazione,
il Comitato di controllo la segnala all'azienda interessata, invitandola
a presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per
la valutazione della documentazione prodotta il Comitato può
avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero di palese
e grave violazione delle regole del codice, il comitato puo adottare
provvedimenti d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o
dell'invito a sospendere le trasmissioni fino all'esito del procedimento.
- Il Comitato
valuta la questione nella sua interezza (responsabilità, gravità
del danno, modalità della violazione) ed emette una motivata
e pubblica decisione. Nelle sezioni del comitato le decisioni devono
essere prese all'unanimità; in caso contrario la decisione
viene demandata al comitato in seduta plenaria, che delibera con il
voto della maggioranza dei membri presenti.
- Quando
la decisione stabilisce che la pubblicità o la televendita
esaminata non e conforme alle norme del presente Codice di autoregolamentazione,
il comitato di controllo dispone che la parte o le parti interessate
desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini indicati dalla
medesima decisione. Il Comitato di controllo deposita la decisione
presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate,
entro dieci giorni dall'adozione della decisione stessa.
- Nei
casi piu gravi ovvero di ripetute violazioni il comitato puo imporre
all'azienda inadempiente di comunicare le decisioni ai propri utenti.
- Il Comitato
redige un rapporto annuale, destinato al Ministro delle comunicazioni,
sulla attività di vigilanza svolta, sull'applicazione del codice
di autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo impatto
sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese.
-
(Art. 4 Diffusione del codice di autoregolamentazione)
I
soggetti firmatari del presente codice di autoregolamentazione si
impegnano a dare la più ampia diffusione multimediale del codice
stesso anche nel corso dei propri progammi.
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