Ministero dello Sviluppo Economico

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO

RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO

Dispositivi di debole potenza

Nell’ambito delle reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, l’installazione e l’esercizio di dispositivi di debole potenza è subordinata al conseguimento di autorizzazione generale. Per ottenere tale autorizzazione il soggetto interessato deve presentare una apposita dichiarazione. La dichiarazione dà titolo ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione.

L’autorizzazione generale ( art. 104 comma 1, lett. C, punto 2, D.lg.vo n.259 del 1/08/2003 ) è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
C) Installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:

2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);

2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;

2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).

Per ottenere tale autorizzazione, i soggetti interessati devono produrre una dichiarazione,per la quale questo Ufficio ha predisposto apposita modulistica :

AVVISO: I contributi per il 2012 sono rimasti INVARIATI

N.B. nella causale del versamento da quest'anno occorre indicare Capo XVIII anzichè capo XXVI come era indicato negli anni precedenti.

( vedere 2° foglio del modello )

Ricevimento del Pubblico: Martedi e giovedi dalle ore 9,15 alle ore 12,15.

Informazioni telefoniche martedi e giovedi ore 11,15 - 12,15 al n. 06 5858280

 

OBBLIGHI DEI RIVENDITORI

In base a quanto prescritto dall'art.106 del Codice delle Comunicazioni elettroniche D.L.n.259 del 01/08/2003, i rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere inpiegato senza l'autorizzazione generale, tranne che si tratti degli apparecchi di libero uso di cui all'art.105.