PROCEDURA
PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE |
1. L’impresa editrice deve presentare la domanda
su carta legale, in bollo, indirizzata all’operatore di telecomunicazioni
secondo lo schema A.
2. La domanda, dalla quale deve risultare la denominazione
e la sede delle testate, nonché l’elenco delle relative sedi
operative con gli indirizzi, deve essere corredata della seguente
documentazione:
a) Certificato rilasciato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni attestante la data di iscrizione
al ROC (registro di operatori di comunicazione) , la denominazione
della testata, la periodicità dichiarata dall’impresa editrice
di ogni singola testata.
b) Certificazione rilasciata dai competenti uffici
attestante il pagamento dei dovuti contributi previdenziali relativi
all’anno in corso o dichiarazione sostitutive di certificazione
e sull’assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto.
c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante l’uso esclusivo delle utenze da parte dell’impresa editrice,
con l’elenco dei servizi e delle testate per i quali si chiedono
le agevolazioni.
d) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante che l’impresa svolge esclusivamente attività concernente
l’edizione di testate giornalistiche o, qualora ricorrano le circostanze
di cui all’art. 5 del D.P.R. 49/83, dichiarazione attestante la
ripartizione del fatturato desunto dal bilancio dell’anno precedente.
3. Le agevolazioni sono accordate a partire dal
primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della
domanda.
4. Entro il 28 Febbraio dell’anno successivo e
di ciascun anno seguente, l’impresa editrice deve presentare al
gestore:
a) la documentazione attestante la regolarità
del pagamento dei contributi previdenziali
b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
secondo lo schema B, attestante, per l’anno precedente, il rispetto
della pubblicazione di almeno i 3/4 della periodicità dichiarata
ed eventualmente la ripartizione del fatturato desunto dal bilancio
per le imprese che svolgono anche attività diversa da quella
concernente l’edizione di testate giornalistiche.
5. Entro la stessa data devono essere comunicate,
nelle forme medesime, le variazioni riguardanti l’elenco delle utenze
in uso esclusivo, oggetto delle agevolazioni, con le relative date.