Ministero dello Sviluppo Economico
ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO
OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
( INTERNET POINT, PHONE CENTER, FAX )

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. n. 259 del 1/08/2003 ) ha regolamentato anche l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica come gli internet point, i phone center, fax ecc,
In particolare questi servizi sono disciplinati dall'articolo 25 e assoggettati ad un'autorizzazione generale. L'impresa interessata, con sede legale nella Regione Lazio deve presentare al Ministero dello Sviluppo Economico-Ispettorato Territoriale Lazio una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, per l'offerta al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente ad altre informazioni.
La competenza a ricevere le dichiarazioni riguarda esclusivamente quelle che hanno per oggetto l'offerta al pubblico del servizio telefonico (Phone Center) ed il servizio internet (Internet point) in luoghi presidiati ai quali può aggiungersi il servizio fax, normalmente offerto unitamente ai suddetti servizi. L'Ispettorato Territoriale Lazio ha predisposto apposita modulistica redatta in base all'allegato 9 del Codice :

Alla dichiarazione va allegata in originale la seguente documentazione:

- Certificato originale di iscrizione alla Camera di Commercio comprensivo di nullaosta antimafia ; ( N.B Allegare tale certificato solo se nello stesso è gia riportata l'attività dichiarata e l'unita locale nella quale viene iniziata l'attività ).

- Casellario giudiziale del titolare dell'impresa o di tutti i componenti del C.D.A. o autocertificazione del legale rappresentante con allegata fotocopia del documento d'identità.

Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività . L'impresa è abilitata ad offrire il servizio a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. L'esercizio commerciale potrà essere aperto al pubblico a seguito del conseguimento della prevista Licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente ( vedi L.155/05 )

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n.241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

In mancanza di rilievi da parte dello stesso, i titolari di autorizzazione sono tenuti all'iscrizione al R.O.C ( registro degli operatori di comunicazione ) .

Dal sito www.agcom.it dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competente alla tenuta del registro, sarà possibile scaricare la modulistica occorrente.

Le apparecchiature utilizzate per l'espletamento di tali servizi non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 1 C.2 all 10 del D.L. n.259 del 1/08/2003, e pertanto chi offre detti servizi non è tenuto al versamento di alcun contributo per diritti amministrativi .

 

Il DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, recante:
«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»
nell’art. 7 dispone l’Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet :

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

Pertanto: chiunque intenda aprire un internet point e/o un phone center, oltre ad ottenere l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà chiedere la licenza al Questore territorialmente competente, presentando apposita istanza presso il Commissariato della Polizia di Stato o al Comando dell'Arma dei Carabinieri presenti nella zona di apertura dell'attività.

 

N.B Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di realizzazione, manutenzione, allacciamento e collaudo degli impianti interni di comunicazione tali interventi possono essere eseguiti esclusivamente da Ditte autorizzate da questo Ministero ai sensi della Legge 109/91 e del D.M. 314/92; l’elenco delle ditte autorizzate nella regione Lazio è visualizzabile cliccando qui
Si rammenta, inoltre, che taluni sistemi utilizzati per la gestione della telefonia pubblica sono considerati apparati di rete e, pertanto, assoggettati alla procedura di omologazione da parte dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione ai sensi del D.P.R. 507/98, fermo restando l’obbligo della “marcatura CE”.

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO: MARTEDI E GIOVEDI dalle ORE 9,30/11,30

Informazioni telefoniche: 06/5858267