| Ministero
dello Sviluppo Economico |
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| ISPETTORATO
TERRITORIALE LAZIO |
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| OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ( INTERNET POINT, PHONE CENTER, FAX ) |
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| Il Codice delle Comunicazioni
Elettroniche (D.L. n. 259 del 1/08/2003 ) ha regolamentato anche l'offerta
al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica come gli internet
point, i phone center, fax ecc, |
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| Alla
dichiarazione va allegata in originale la seguente documentazione:
- Certificato originale di iscrizione alla Camera di Commercio comprensivo di nullaosta antimafia ; ( N.B Allegare tale certificato solo se nello stesso è gia riportata l'attività dichiarata e l'unita locale nella quale viene iniziata l'attività ). - Casellario giudiziale del titolare dell'impresa o di tutti i componenti del C.D.A. o autocertificazione del legale rappresentante con allegata fotocopia del documento d'identità. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività . L'impresa è abilitata ad offrire il servizio a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. L'esercizio commerciale potrà essere aperto al pubblico a seguito del conseguimento della prevista Licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente ( vedi L.155/05 ) Ai sensi dell'articolo 19 della legge n.241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. |
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| In mancanza di rilievi da parte dello stesso, i titolari di autorizzazione sono tenuti all'iscrizione al R.O.C ( registro degli operatori di comunicazione ) . Dal sito www.agcom.it dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competente alla tenuta del registro, sarà possibile scaricare la modulistica occorrente.
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| Il
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144, coordinato con la legge
di conversione 31 luglio 2005, n. 155, recante: 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
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N.B
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di realizzazione, manutenzione,
allacciamento e collaudo degli impianti interni di comunicazione tali
interventi possono essere eseguiti esclusivamente da Ditte autorizzate
da questo Ministero ai sensi della Legge 109/91 e del D.M. 314/92; l’elenco
delle ditte autorizzate nella regione Lazio è visualizzabile
cliccando qui |
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ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO: MARTEDI E GIOVEDI dalle ORE 9,30/11,30
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