Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicazioni
ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO
NAUTICA DA DIPORTO

Le disposizioni normative riguardanti la nautica da diporto sono raccolte nel DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005 ,n.171 - Codice della nautica da diporto (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148)
. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

Le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
- unità da diporto:ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- imbarcazione da diporto: osi intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate;
- natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate.

Per la navigazione da diporto, gli obblighi in materia di sicurezza sono stabiliti con Decreto 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" .

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Nel caso in cui si voglia effettuare traffico di corrispondenza pubblica (ossia accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni attraverso una stazione costiera o mediante apparato satellitare), si deve stipulare un contratto con una delle tre socetà concessionarie: ARIMAR, ITS o TELEMAR.

Per utilizzare gli apparati ricetrasmittenti solo ai fini della sicurezza della navigazione, oltre ad essere in possesso del certificato limitato di radiotelefonista, si deve richiedere la licenza di esercizio radioelettrico (obbligatoria per convenzione internazionale per tutte le navi dotate di apparato radio, anche di tipo portatile). La licenza va richiesta agli ispettorati territoriali, direttamente nel caso di natanti o tramite l’Autorità Marittima nel caso di imbarcazioni immatricolate.

La domanda deve essere corredata da:

- Certificato di conformità dell'apparato indicato, redatto ai sensi delle norme previste dalla Direttiva 1999/5/CE ; notifica di immissione sul mercato.

Per presentare la domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti o imbarcazioni iscritte presso le autorità marittime del Lazio, Questo Ispettorato Territoriale ha predisposto apposita modulistica :

ORARIO RICEVIM. PUBBLICO: MARTEDI E GIOVEDI ore 9,15 - 12,15

 

INFORMAZIONI TELEFONICHE: martedi e giovedi ore 11,15 - 12,15

al n. 06 5858280

Solo per RICHIEDERE ISPEZIONI DI BORDO

e-mail: nautica.lazio@sviluppoeconomico.gov.it

 

La CIRCOLARE N. 1/2004/AC del Ministero delle Comunicazioni, Segretariato Generale, in merito al Rilascio della licenza d’esercizio per gli apparati per i quali esiste la dichiarazione di conformità ma non la notifica di immissione sul mercato italiano chiarisce quanto segue:

• Nei casi di apparati radio acquistati all’estero, installati su imbarcazioni italiane e che utilizzano bande di frequenze non armonizzate nella Unione europea, in possesso della sola dichiarazione di conformità alla normativa vigente, si provvede, ai fini del rilascio della licenza d’esercizio ,mediante collaudo degli apparati anzidetti.
Qualora gli apparati in questione siano installati su imbarcazioni battenti bandiera non appartenente ai paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la licenza d’esercizio viene rilasciata senza provvedere al collaudo.
• Nelle ipotesi di esercizio di apparati radioelettrici radiotrasmittenti VHF che risultano omologati dal Ministero per l’espletamento del servizio mobile marittimo, secondo le norme dettate dalla disciplina previgente al decreto legislativo n. 269/2001, non è richiesta la dichiarazione di conformità ( art. 49, comma 3, Legge n. 50/1971).
• Nei casi di domande intese ad ottenere il cambio di titolarità della licenza d’esercizio relativa agli apparati radioelettrici in dotazione all’imbarcazione, oggetto di trasferimento di proprietà, non è richiesta la presentazione, da parte dell’interessato, della citata dichiarazione di conformità alla normativa vigente. Pertanto il richiesto cambio di titolarità della licenza d’esercizio va effettuato senza ulteriori formalità.

 

Nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche ( D.L. n. 259 del 1/08/2003) alcuni articoli riguardano il servizio radioelettrico marittimo , in particolare l’art. n.172 emana delle Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali :

È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane, né a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate. (…..)
I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00.


L’art. 217 sanziona l’ Uso indebito del segnale di soccorso:
Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.