1. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte
che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda
e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto
professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione
o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso
un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di
classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3,
possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe
B di cui all'articolo 2.
4. Possono essere altresi' esonerati dagli esami
gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione,
rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza,
abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.