Ministero dello Sviluppo Economico
ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO
ATTIVITÀ DI RADIOAMATORE
L'attività di radioamatore consiste nello scambio , svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici  internazionalmente ammessi, di messaggi di carattere tecnico, con altri radioamatori che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica e di esperimenti radioelettrici a titolo personale e senza alcun interesse di natura economica.   Al di fuori della sede dell’impianto l’attività radioamatoriale può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
PATENTE

Per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore devono essere superati gli esami che vengono effettuati dall’Ispettorato Territoriale Lazio in due sessioni annuali.  Per partecipare alla prima sessione di esami le domande devono essere presentate entro il 30 aprile, mentre per la seconda sessione il termine ultimo di presentazione è il 30 settembre.

ESAMI

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 21 Luglio 2005 che ha recepito la raccomandazione CEPT TR 61-02 le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B ( di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche") sono state unificate nell'unica patente di classe A.

Per il conseguimento della patente classe A (ex ordinaria) si deve sostenere una prova scritta di teoria mediante quiz a risposta multipla.

 

REQUISITI

1) L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi;

  1. abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio1998, n.286, ovvero sia residente in Italia;

  2. abbia età non inferiore a sedici anni;

  3. sia in possesso della relativa patente;

  4. non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione