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NORME
TECNICHE
( D.lg n.259 alleg n. 26- Sez II ) |
| Art.
11
Bande di frequenza
1.
Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore
via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite
ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze. |
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Art.
12
Norme d'esercizio
1.
L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità
delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle
prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da
parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona
munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità
del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione
dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre
stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a
meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro
opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di
radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi
esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie
dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore
devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche
o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego
di codici internazionalmente riconosciuti; e' ammesso l'impiego del codice
"Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonche'
ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto
il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche
a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto
in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di
soccorso, nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni
che essi non hanno titolo a ricevere; e' comunque vietato far conoscere
a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente
captati. |
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Art.
14
Controllo sulle stazioni
1.
I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in
ogni momento ispezionabilidai funzionari incaricati del Ministero o dagli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per
l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo
135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta
dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza. |
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Art.
15
Limiti di potenza
1.
Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale
di ripartizione dellefrequenze, le stazioni del servizio di radioamatore
possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza
di picco (p.e.p) cioe' potenza media fornita alla linea di alimentazione
ell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della
massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W |
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Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1.
Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore
acquistate,modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti
tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle
stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di
frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere
utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.
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Art. 17
Installazione di antenne
1.
Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni
di cui all'articolo209 del Codice nonche' le vigenti norme di carattere
tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
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