COMITATO DI CONTROLLO TELEVENDITE
Regolamento di procedura
e di gestione delle segnalazioni

Il Comitato di controllo televendite

VISTO l’articolo 3 del “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari” che prevede l’istituzione di un Comitato di controllo cui è affidato il rispetto e l’applicazione del Codice stesso
CONSIDERATA la necessità di integrare le norme di carattere procedurale contenute nell’articolo 3 del Codice allo scopo di definire le modalità di gestione delle segnalazioni dirette al Comitato

APPROVA
il seguente Regolamento

Articolo 1
Regolamento di procedura

Il presente regolamento si applica alle segnalazioni di violazione del Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”.

Articolo 2
Sezioni del Comitato di controllo

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Codice, in seno al Comitato di controllo sono istituite tre Sezioni, costituite ciascuna da quattro membri, qualora il numero dei procedimenti lo richieda.

2. Il Presidente del Comitato inizialmente determina, su base paritetica ai sensi dell’art. 3 comma 1, la composizione di ciascuna sezione, che al suo interno elegge un Vicepresidente.

3. Almeno semestralmente la composizione delle Sezioni verrà modificata dal Presidente del Comitato secondo criteri di turnazione.

4. Ciascuna sezione si riunisce almeno una volta al mese per procedere all’esame delle segnalazioni ricevute, che saranno illustrate ciascuna da un diverso relatore. Di regola, la prima sezione si riunisce nella prima decade del mese, la seconda nella seconda decade, e la terza sezione nella terza. Ciascuna Sezione opera con la presenza di tutti i suoi componenti. I componenti supplenti del Comitato sostituiscono in tutte le Sezioni i componenti per le ipotesi di loro assenza o impedimento.

5. Si considerano assegnate ad una determinata Sezione tutte le segnalazioni pervenute successivamente all’ultima riunione, in ordine di tempo, della Sezione precedente. All’interno di ogni Sezione, l’assegnazione delle segnalazioni a ciascun relatore ha luogo con criterio cronologico.

Articolo 3
Segnalazione di infrazione

1. Il soggetto che intenda segnalare un messaggio al Comitato di controllo a norma dell’art. 3, comma III del Codice, deve far pervenire alla Segreteria tecnica il modulo di segnalazione (allegato 1), compilato in ogni sua parte a pena di improcedibilità.

2. Il modulo è reperibile sul sito del Ministero, presso le sedi locali dei Corecom, sul sito del C.N.C.U. (www.tuttoconsumatori.it) del C.N.U. (http://www.agcom.it/cnu) e presso gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni.

3. Il modulo di segnalazione deve necessariamente pervenire alla Segreteria del Comitato di Controllo via fax (al numero 06 5444 7504), o tramite posta elettronica (e.mail: comitato.televendite@comunicazioni.it), o per posta (a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Comitato di Controllo Televendite c/o Ministero delle Comunicazioni - Viale America, 201 - 00144 ROMA ).

Articolo 4
Procedimento di controllo

1. La procedura si intende instaurata con la ricezione da parte della Segreteria tecnica del modulo di segnalazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato.

2. La Segreteria, sentito il Presidente che può disporre la riunione delle segnalazioni o procedura di urgenza, iscrive ogni domanda ricevuta su di un apposito Registro, attribuendo a ciascuna un numero progressivo ed indicando secondo un criterio cronologico il relatore, se necessario, la Sezione d’assegnazione.

3. La Segreteria provvede a richiedere tempestivamente la registrazione della trasmissione oggetto della segnalazione all’emittente, insieme a sommarie deduzioni, e le trasmette, con sintetica relazione ed ogni eventuale ulteriore atto del procedimento, al Comitato ovvero alla competente Sezione, che lo esaminerà nella prima seduta programmata.

4. Qualora insorgano difficoltà nel reperire tale documentazione, il Comitato può rivolgersi ai Co.Re.Com. competenti, agli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni ed alla Polizia Postale per il prelievo della cassetta.

5. L’esame della segnalazione si svolge sulla base delle indicazioni del relatore e la decisione è adottata secondo le modalità di cui all’art.3 del Codice.

6. Al fine di consentire la partecipazione al procedimento del soggetto che ha effettuato la segnalazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, la segreteria lo informa dell’inizio del procedimento, della Sezione e del relatore competente, nonché della facoltà di essere ascoltato dalla Sezione. Tale facoltà resta ferma per tutte le parti, qualora ne facciano espressa richiesta.

7. Le riunioni delle Sezioni e del Comitato non sono pubbliche.


Articolo 5
Fase del procedimento innanzi al Comitato

1. Il Comitato decide con maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
2. Il Comitato può disporre lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie.

Articolo 6
Decisione e comunicazioni all’esito del procedimento

1. La decisione adottata a norma dell’art. 3 del Codice è comunicata alle parti a cura della Segreteria, che può utilizzare ogni mezzo anche elettronico o telematico purché consenta la prova del ricevimento da parte del destinatario.
2. Le decisioni del Comitato e delle Sezioni sono registrate su supporto duraturo, con indicazione delle parti e delle motivazioni poste a fondamento della decisione.

Approvato nella seduta del 6 novembre 2002