Il 29 novembre 2002 è stato sottoscritto, tra
il Ministro delle Comunicazioni e i rappresentanti delle emittenti
televisive nazionali e locali, il codice di autoregolamentazione sulla
TV e i minori rivolto ad assicurare il diritto del minore ad essere
tutelato da trasmissioni che possano nuocere alla sua integrità
psichica e morale , con particolare attenzione e riferimento alla
fascia di età più debole (0 –14 anni).
Le Imprese televisive si impegnano ad uno scrupoloso rispetto della
normativa vigente a tutela dei minori, ma anche ad assicurare contributi
positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque ad
evitare messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione
ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché
il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo
benessere .
L’accordo istituisce anche un Comitato di Controllo, che è
costituito da 15 membri effettivi (e 15 supplenti) nominati con Decreto
dal Ministro delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali,
rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del Codice (
su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria ) delle
istituzioni ( tra cui un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante
del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della Commissione
per il riassetto del sistema radiotelevisivo) e degli utenti ( questi
ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
Il Presidente è nominato nel medesimo Decreto
tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto
della materia. ed è affiancato da due vice presidenti, uno
designato dalle emittenti e l’altro dalle Associazioni degli Utenti.
Insieme formano l’Ufficio di Presidenza. All’interno del Comitato
funzionano tre Sezioni istruttorie, ognuna rappresentativa delle tre
componenti. L’attività del collegio è disciplinata da
un Regolamento interno.
Le competenze e i poteri del Comitato sono disciplinate dall’art.
6.2 del Codice che prevede: “Il Comitato, d’ufficio o su denuncia
dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite
nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice.
Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata
e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del
comportamento pregresso dell’emittente, nell’ambito di diffusione
del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità
con le quali ne debba essere data notizia".
Il Comitato può inoltre:
a) Ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni,
di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i
tempi e le modalità di attuazione;
b) Ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle
prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di
attuazione.
La prima edizione del Comitato giunse a scadenza, come previsto dal
Codice, a metà gennaio 2006, per compimento del triennio.
Con decreto in data 13 aprile 2006, il Ministero delle Comunicazioni,
d’intesa col Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ha proceduto alla nomina del nuovo Comitato.
Previsto dal Codice di autoregolamentazione il Comitato è
stato poi, insieme al Codice, “legificato” dalla legge di
sistema 212/04, trasfuso nel T.U. di cui
al D. Legislativo 177/05.
Il Comitato è uno dei pochi esempi di controllo delle comunicazioni
di massa originato da un sistema di autoregolamentazione poi affiancato
da una coregolamentazione legislativa statale.
Le norme del Codice di autoregolamentazione, nascono da un impegno
delle imprese televisive per migliorare la qualità delle
trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico
più giovane ad un uso corretto della televisione e per sensibilizzare
chi produce i programmi alle esigenze dei minori.
I profili di violazione più spesso rilevati
riguardano la violenza nelle sue varie forme, la
volgarità, l’offesa alla dignità
della persona. Quanto al genere di programmi, le violazioni
riscontrate hanno riguardato soprattutto i film e più in
generale la fiction. i talk show, i reality show, i varietà,
l’informazione.
Le emittenti colpite da risoluzioni devono darne comunicazione nei
loro stessi notiziari. Le risoluzioni e le segnalazioni vengono
poi rimesse all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
per le eventuali iniziative sanzionatorie di competenza.
I programmi televisivi oggetto di maggiori interventi del Comitato
risultano in ordine decrescente: film e telefilm; informazione;
talk show; pubblicità; varietà. Le emittenti maggiormente
coinvolte sono quelle del gruppo Mediaset, seguite, immediatamente
dal gruppo Rai, (anche in relazione all’entità delle rispettive
trasmissioni), e poi da La7 e dalle emittenti locali. Ma nel 2007
appaiono per la prima volta, tra le emittenti oggetto di risoluzione,
quelle satellitari: ad esempio per la diffusione di film vietati
ai minori di anni 14 in orario di “televisione per tutti”.
Migliora invece il sistema di avvertenze rivolto ad informare le
famiglie sull’idoneità o meno dei programmi ai minori: tra
l’altro, obblighi più precisi sono contenuti nel nuovo contratto
di servizio tra lo Stato e la RAI.
La cosìddetta “fascia particolarmente protetta” dalle
ore 16 alle 19 (per la RAI, ora in base al contratto di
servizio tra le 16 e le 20) deve essere soggetta a particolare attenzione
per assicurare alle famiglie uno spazio temporale a tutela dei ragazzi
e dei minori in genere veramente garantita.
L’attività del Comitato è presente, con continui
aggiornamenti, sui siti internet del Ministero
dello Sviluppo Economico - Comunicazioni e del Consiglio Nazionale
degli Utenti.
Per visionare nel dettaglio , il nuovo Codice viene
riportato integralmente: