Le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti
televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d’ora in poi indicate
come imprese televisive) considerano:
a) che l’utenza televisiva è costituita – specie in alcune
fasce orarie – anche da minori;
b) che il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è
un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale:
basta ricordare l’articolo della Costituzione che impegna la comunità
nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia
e la gioventù (art.31) o la Convenzione dell’ONU del 1989 –
divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare
per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere
una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità,
tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che
fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella
sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale,
sfruttamento;
c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia,
deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori
a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha
perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive
che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche
se la sua famiglia è carente sul piano educativo;
e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli
di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano
contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui
all’art.3 della Convenzione ONU secondo cui “i maggiori interessi
del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione”.
Tutto ciò premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno
non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente
a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione
che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro
personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla
nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati
codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni
e materiali dannosi al suo benessere (art.17).
Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l’integrità
psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento
alla fascia di età più debole (0 –14 anni).
I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo
di riferimento unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori
– fatte salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi,
anche adottando specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare
tutti i precedenti Codici nella medesima materia.
Le Imprese televisive, fermo restando il rispetto
delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni
contenute nell’art.8, c.1, e nell’art.15, comma 10, della legge n.
223/90, si impegnano a:
a) migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive
destinate ai minori;
b) aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed
appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze
del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità;
ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione
e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta
critica dei programmi;
c) collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta
ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di
esperti di settore;
d) assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente
preparato e di alta qualità;
e) sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della
disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico
in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze
dei minori in queste condizioni;
f) sensibilizzare ai problemi dell’infanzia, tutte le figure professionali
coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni,
nelle forme ritenute opportune da ciascuna Impresa televisiva;
g) diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente
Codice di autoregolamentazione.
PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO |
1. LA PARTECIPAZIONE
DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE |
.1. Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare
che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga
sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare
la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con
loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro
intimità e a quella dei loro familiari.
1.2. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle
trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:
a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime
di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo
quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal
Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica;
b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi
propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto
con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;
c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio,
che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano
strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti
in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori
pentiti) e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato;
d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se
sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se
sia giustificato un loro allontanamento da casa o un’adozione, se
la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;
e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.
2. LA TELEVISIONE
PER TUTTI (7.00 - 22.30) |
2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur
nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener
conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età,
nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà
di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo
educativo della famiglia nei confronti del minore.
2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da
riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera
e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00
alle ore 22.30 il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è
presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le
Imprese televisive si impegnano a:
a) dare esauriente e preventiva informazione – nell’attività
di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che
sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet
– relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione,
segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare
congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più
adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile
gli orari della programmazione;
b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza
visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione
degli stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun
blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi
in prima serata;
c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più
di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche
tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire
ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti
ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne
adeguata informazione.
Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela
del minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle
seguenti specifiche limitazioni.
2.3. Programmi di informazione
Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi
di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o
di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione
delle notizie.
Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni
di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque,
possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale
dei minori.
Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la
trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e
impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista
televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini
e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.
Nel caso in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui
sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno
rispetto e all’attuazione delle norme indicate in questo Codice e
nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai “Minori
e soggetti deboli”.
Le Imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di
informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati
corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma
anche i tecnici dell’informazione televisiva (fotografi, montatori,
etc.) alla problematica “tv e minori”. Le Imprese televisive si impegnano
ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione,
a quanto sopra indicato.
2.4. Film, fiction e spettacoli vari
Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti,
si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità
in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli
di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e
psichico dei minori.
Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione
avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad
un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare,
con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli
spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle
interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione.
In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare
attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione
nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di
segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad
adottare.
2.5. Trasmissioni di intrattenimento
Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli
che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo
dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni:
a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo
creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità
affettiva delle relazioni con i loro genitori;
b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità
nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.
3. LA TELEVISIONE
PER I MINORI (16.00 – 19.00) |
3.1. Le Imprese televisive si impegnano a dedicare
nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra
le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare
sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità
trasmessi.
3.2. In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono
più di una rete con programmazione a carattere generalista
e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio,
sportive o musicali), si impegnano a ricercare le soluzioni affinché,
nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite
si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori
che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di
programmazione per minori.
3.3. Produzione di programmi
Le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano
a produrre trasmissioni:
a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la
capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare
la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani
e civili ed il rispetto della dignità della persona;
c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che
sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali
e futuri sviluppi in chiave di interattività;
d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi,
con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo
con loro e per loro nelle città.
Le Imprese televisive si impegnano a curare la qualità della
traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le
esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori.
3.4. Programmi di informazione destinati ai minori
Le Imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una
rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche
tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano
a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di
informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate
giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili
e con gli stessi minori. Le Imprese televisive si impegnano altresì
a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche
specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate
ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari,
fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.
4.1. Le Imprese televisive si impegnano a controllare
i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi,
e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano
ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che
possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori
stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo
garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che
ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti
dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità
delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina
pubblicitaria, promosso dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria,
le Imprese televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie
di maggiore tutela - e a rispettare tale disciplina, da considerarsi
parte integrante del presente Codice.
In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare
le seguenti indicazioni.
4.2. I livello : protezione generale
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione.
I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti
pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività,
ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol,
di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo
negativo l’astinenza o la sobrietà dall’alcol, dal tabacco
o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l’assunzione
di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone
ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità
ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:
- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare
il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
- sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento
comporti l’acquisto di prodotti complementari.
4.3. II livello : protezione rafforzata
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione
in cui si presume che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso
ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00
alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità
direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano
costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori
(ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso
del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato
assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che
violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino
l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori,
insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino
la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti;
situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino
circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni
che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni
di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso
e di razza, ecc.).
4.4. III livello : protezione specifica
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione
in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età
minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria
di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori).
I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione
commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti,
seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili
e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno
ancora leggere e da minori disabili.
In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità
in favore di:
a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie
immediatamente precedenti e successive;
b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento
così come definiti dalle leggi vigenti;
c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).
PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE
E ATTUAZIONE |
5.1. Le Imprese televisive si impegnano a dare ampia
diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo
televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare, nei
primi sei mesi di attuazione del presente Codice, le Imprese televisive
firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza settimanale, su
ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti
del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti
per trasmettere eventuali segnalazioni.
5.2. Le imprese televisive firmatarie del presente Codice si impegnano
inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione
di spot sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per
un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento
alla fruizione famigliare congiunta. Fermo restando l’obbligo di cadenza
annuale sopra richiamato, le predette campagne saranno realizzate
da ciascuna emittente compatibilmente con le proprie disponibilità
e con la propria linea editoriale.
5.3. Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere,
infine, campagne di sensibilizzazione sul tema Tv e minori.
6. L’ATTUAZIONE E
IL CONTROLLO |
6.1. Il Comitato di applicazione
L’attuazione del presente Codice è affidata a un “Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori”. Tale
Comitato è costituito da quindici membri effettivi, nominati
con Decreto dal Ministro delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali,
rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente
Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria
– delle istituzioni – tra cui un rappresentante dell’Autorità,
un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente
della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e
degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale
degli Utenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il Presidente è nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti
delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia. Con i
medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici membri
supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono
qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad
almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare.
6.2. Competenze e poteri del Comitato
Il Comitato, d’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica,
con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato,
le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del
Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della
gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente,
dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa,
le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato
può inoltre:
a) ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni,
di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i
tempi e le modalità di attuazione;
b) ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle
prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di
attuazione.
Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due
terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto
al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili.
6.3. Rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la
sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre
ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una
denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente
l’indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate,
le modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento
- anche successivo - tenuto dall’emittente, gli accertamenti istruttori
esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata
allo specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti
ai sensi dell’art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell’art. 1,
comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni
previste da tale ultima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32
dell’art. 1 della stessa legge 249/97. (NOTA)
Il Comitato provvede inoltre a formulare all’Autorità i pareri
che questa ritiene di dovere acquisire nell’esercizio delle proprie
funzioni.
(NOTA) Il combinato disposto dell’attuale legislazione vigente in
materia di tutela di minori consente all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza
gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90
- art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma
da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza
ad ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei
minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge
249/97 - art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di
irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000
euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione
o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.
6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato
Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta
di comune accordo un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano:
a) I requisiti minimi e i termini per l’ammissibilità delle
segnalazioni di violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino
o soggetto che abbia interesse;
b) le modalità per l’archiviazione delle segnalazioni prive
dei requisiti minimi o comunque manifestamente infondate;
c) l’organizzazione interna del Comitato che può prevedere
la designazione di relatori o l’istituzione di sezioni istruttorie
ognuna delle quali rappresentative delle diverse componenti;
d) le modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la
decisione del Comitato, dando notizia dell’esito all’interessato;
e) le modalità di istruttoria d’urgenza, nei casi di maggiore
gravità, ed i termini per la decisione del Comitato;
f) le modalità per assicurare il contraddittorio all’emittente
interessata e, qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse
fasi dell’istruttoria e del dibattimento;
g) le modalità di collaborazione con l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con la stessa Autorità;
h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti
interessati;
i) le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del
Comitato e della osservanza delle stesse da parte delle emittenti.
Il Comitato procede ad aggiornare od integrare il Regolamento nonché
può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice
medesimo.
Al Codice possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori
soggetti.
6.5. Associazione
Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i
trenta giorni successivi all’approvazione del presente Codice, a costituire
tra esse un’Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento
sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente
alle disponibilità di ciascun soggetto, ricercando altresì
forme di finanziamento e sostegno anche da parte di enti istituzionali.